Quando si parla di Industria 4.0 e degli incentivi finalizzati a promuovere la realizzazione di investimenti in innovazione tecnologica, il tema è multidisciplinare e obbliga a considerare aspetti che richiedono competenze diversificate.

Per quanto possa essere interessante sedersi a un tavolo e discutere delle diverse interpretazioni attribuite a dettagli tecnici, i pensieri convergono sempre verso un’unica domanda:

il bene è agevolabile?”

Per dare una risposta a questa domanda non basta fare riferimento alle classificazioni riportate nell’ormai famoso “Allegato A”, ma occorre entrare nel merito, verificare l’esistenza di integrazioni normative (es. Circolari dell’Agenzia delle Entrate) ed analizzare le modalità secondo le quali “il bene” è integrato nel sistema produttivo dell’impresa.

Il problema è che ci possono essere diverse ragioni per le quali un investimento potenzialmente ammissibile (industry 4.0 ready) non soddisfa tutti i requisiti che consentono l’accesso al beneficio fiscale e la possibilità di commettere un errore di valutazione è dietro l’angolo.

In qualità di consulenti per l’innovazione riceviamo tantissime richieste di chiarimento sugli investimenti 4.0. Per tale ragione, con l’obiettivo di facilitare lo scambio con i nostri lettori, abbiamo attivato un canale web per l’invio di domande sui benefici previsti dal Piano Nazionale Transizione 4.0.

Tra le tantissime richieste ricevute ne abbiamo selezionate dieci e in questo articolo condividiamo i chiarimenti forniti dai nostri esperti.

Buona lettura.

 

Nel PNRR si riproporrà un incentivo Industria 4.0?

Il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) è un programma che prevede investimenti e riforme per l’Italia, sviluppato in coerenza con il NextGenerationEU, uno strumento per la ripresa dell’Europa a seguito dei danni economici e sociali causati dalla pandemia, per formare un paese più ecologico, digitale e resiliente.

Il 27% delle risorse totali del PNRR sono dedicate alla transizione digitale. In particolare, la Legge di Bilancio 2022 prevede la proroga fino al 2025 del credito d’imposta per investimenti in beni strumentali contemplato dal Piano Nazionale Transizione 4.0.

Per maggiori informazioni sulle nuove disposizioni in vigore, puoi leggere il nostro articolo dedicato.

L’impianto fotovoltaico può essere considerato come investimento 4.0?

No. Come precisato nella Circolare N. 4/E del 30/03/2017, sono ammissibili i componenti, i sistemi e le soluzioni intelligenti per la gestione, l’utilizzo efficiente e il monitoraggio dei consumi energetici e idrici e per la riduzione delle emissioni.

Sono invece escluse le soluzioni finalizzate alla produzione di energia (per es. sistemi cogenerativi, sistemi di generazione di energia da qualunque fonte rinnovabile e non). La stessa circolare precisa, peraltro, che sono in vigore misure di agevolazione all’efficienza energetica (come i “certificati bianchi”).

I macchinari del settore dell’estetica rientrano tra i beni agevolabili (dando per scontato che soddisfino i sette requisiti obbligatori)?

Sì, non c’è un vincolo per settore di attività.

Nell’allegato A alla Legge 11 dicembre 2016 n. 232, il criterio di identificazione del bene strumentale è per destinazione d’uso o per prerogativa di funzionamento.

Ho un macchinario a cui posso inviare delle istruzioni da remoto. Vuol dire che è interconnesso?

La definizione di interconnessione, è chiaramente cristallizzata nella già citata Circolare N. 4/E del 30/03/2017, la quale stabilisce che un bene può essere definito “interconnesso” ai fini dell’ottenimento del beneficio, se rispetta i seguenti requisiti, necessari e sufficienti:

  • scambio di informazioni con sistemi interni (es.: sistema gestionale, sistemi di pianificazione, sistemi di progettazione e sviluppo del prodotto, monitoraggio, anche in remoto, e controllo, altre macchine dello stabilimento, ecc.) e/o esterni (es.: clienti, fornitori, partner nella progettazione e sviluppo collaborativo, altri siti di produzione, supply chain, ecc.) per mezzo di un collegamento basato su specifiche documentate, disponibili pubblicamente e internazionalmente riconosciute (esempi: TCP-IP, HTTP, MQTT, ecc.);
  • identificazione univoca, al fine di riconoscere l’origine delle informazioni, mediante l’utilizzo di standard di indirizzamento internazionalmente riconosciuti (es.: indirizzo IP).

Se si può inviare un’istruzione, vuol dire che il messaggio è compreso grazie a un protocollo di comunicazione e che arriva a destinazione grazie a uno schema di indirizzamento e instradamento.

Attenzione però: per soddisfare il primo punto è necessario che un bene “scambi” informazioni; dunque, deve essere garantita la bidirezionalità della comunicazione, intesa in questo contesto come un canale di comunicazione che permette il flusso informativo verso e dalla macchina.

Per saperne di più sull’interconnessione, leggi i nostri articoli:

Posso programmare la macchina presente nel mio impianto secondo le mie necessità/preferenze oppure le caratteristiche di comunicazione tra l’operatore e la macchina sono specifiche tecniche fornite dal fabbricante insieme al bene materiale?

Il fornitore consegna una macchina predisposta all’interconnessione ma non è tenuto a procedere con la messa in pratica: il flusso di informazioni tra la macchina e il sistema di gestione della produzione può essere customizzato.

Per esempio, se una macchina predispone la possibilità di fermare automaticamente la produzione al raggiungimento di una quantità predefinita, il cliente può particolarizzare questa funzionalità al suo caso e scegliere di far continuare la produzione fino alla fermata da parte dell’operatore.

Credito d'imposta 4.0

Nel mio impianto, una macchina è collegata a un’altra tramite un sistema di trasferimento fisso automatizzato (nastro trasportatore).

Basta per soddisfare il requisito di integrazione automatizzata? E se invece del nastro è previsto un trasporto tramite veicoli a guida automatica oppure guidati da un operatore?

Come si può leggere nella Circolare N. 4/E del 30/03/2017, nel caso in cui s’intenda integrare il bene con il sistema logistico della fabbrica, il requisito è soddisfatto alternativamente con una integrazione fisica o informativa.

Citando la Circolare:

“Rientrano casi di integrazione fisica in cui la macchina/impianto sia asservita o in input o in output da un sistema di movimentazione/handling automatizzato o semiautomatizzato che sia a sua volta integrato con un altro elemento della fabbrica (ad es. un magazzino, un buffer o un’altra macchina/impianto, ecc.)”. 

Il nastro trasportatore è un sistema di trasferimento fisso e automatizzato che sposta la merce da un elemento a un altro della fabbrica; dunque, è sufficiente per rispettare il requisito.

I veicoli per il trasporto merci a guida automatica o semi-automatica (assistita) oppure guidati da un operatore, non bastano per dimostrare l’interconnessione fisica tra due elementi della fabbrica (per intenderci, se si muovessero su due rotaie, soddisferebbero il requisito).

Ho bisogno di una sonda per un sistema ecografico. Rientra tra i beni agevolati dal credito d’imposta 4.0?

Se la si considera come bene a sé stante la risposta è “No”.

Una sonda per sistema ecografico non rientra in nessuna categoria dell’allegato A, infatti: non è una macchina o un robot o un magazzino automatizzato (dunque non rientra nel primo gruppo dell’Allegato A), non è un sistema finalizzato ad assicurare la qualità e la sostenibilità (dunque non rientra nel secondo gruppo), è un’interfaccia uomo-macchina (HMI) ma non finalizzata a coadiuvare l’operatore a fini di sicurezza ed efficienza delle operazioni di lavorazione, manutenzione, logistica (come previsto dalla relativa voce del terzo gruppo).

Tuttavia, potrebbe essere considerata come bene accessorio o normale dotazione (rif. risoluzione Agenzia delle Entrate n. 152/E del 15 dicembre 2017).

Abbiamo parlato delle apparecchiature sanitarie ammissibili al credito d’imposta 4.0 in questo articolo.

Ho già beneficiato del Bonus Sud, posso beneficiare anche del credito d’imposta per investimenti in beni 4.0?

Il credito d’imposta in beni strumentali nuovi è cumulabile con altre misure (fiscali e non) insistenti sugli stessi costi ammissibili, a condizione che tale cumulo non porti al superamento del limite massimo rappresentato dal costo sostenuto.

Il limite è nel fenomeno del “doppio finanziamento” definito con la Circolare del 14 ottobre 2021, n. 21, la quale prescrive che il costo di un intervento non possa essere rimborsato due volte a valere su fonti di finanziamento pubbliche anche di diversa natura.

In questo articolo abbiamo presentato a titolo esemplificativo proprio il caso di cumulo tra il credito d’imposta 4.0 e il Bonus Sud per un’impresa di piccole dimensioni con sede in una delle regioni del Mezzogiorno, che nel 2021 realizza un investimento di natura 4.0 pari a 100.000 euro.

Ne riportiamo l’esempio:

  • credito d’imposta Bonus Sud = 45%
  • credito d’imposta Transizione 4.0 = 50%
  • risparmio Ires 24%, risparmio Irap 3,90% su 50% investimento = 13,95%;
  • cumulo = 108,95%

In questo caso, il cumulo degli incentivi comporta il superamento del costo di acquisizione del bene e pertanto è necessario rideterminare le agevolazioni per rispettarne i limiti massimi.

A tal fine, ipotizzando di lasciare invariata l’intensità del credito d’imposta riconosciuto per il Mezzogiorno, riduciamo l’intensità del credito d’imposta Transizione 4.0 al 43%.

  • credito d’imposta Bonus Sud = 45%
  • credito d’imposta Transizione 4.0 = 43%
  • risparmio Ires 24%, risparmio Irap 3,90% su 43% investimento = 12%;
  • cumulo = 100%

Per evitare l’indebita percezione dei vantaggi fiscali previsti per la transizione tecnologica e ditale delle imprese, è pertanto fondamentale calcolare con estrema cura i vantaggi fiscali a cui l’impresa beneficiaria può accedere legittimamente.

Per tale ragione ribadiamo il consiglio di affidarsi sempre a consulenti specializzati nell’ambito della finanza agevolata.

Voglio aumentare la produttività dell’impianto: è possibile intervenire usufruendo del credito d’imposta 4.0 senza investire in beni strumentali nuovi?

Interventi di rifacimento e ristrutturazione degli impianti come, ad esempio, la sostituzione di tecnologie obsolete con tecnologie all’avanguardia per avere vantaggi in termini di produttività, sicurezza o risparmio sui costi di produzione, rientrano nella voce “dispositivi, strumentazione e componentistica intelligente per l’integrazione, la sensorizzazione e/o l’interconnessione e il controllo automatico dei processi utilizzati anche nell’ammodernamento o nel revamping dei sistemi di produzione esistenti” dell’allegato A.

Inoltre, l’attività di revamping è agevolabile se garantisce alla macchina o all’impianto oggetto dell’ammodernamento il soddisfacimento dei 5+2 requisiti obbligatori.

Per approfondimenti: Il revamping dei beni non 4.0

È sufficiente che la macchina sia marcata CE per soddisfare il quinto requisito per i beni del primo gruppo dell’allegato A?

La marcatura CE è una procedura obbligatoria per il fabbricante, che dichiara tramite la Dichiarazione di Conformità, che il bene, dalla progettazione alla messa in funzione, è disciplinato dalle direttive comunitarie.

La Legge n. 232 del 2016 e i relativi requisiti descritti nella Circolare N. 4/E del 30/03/2017, si riferiscono  alle disposizioni della Direttiva Macchine, che ha valenza in tutta l’Unione Europea.

Il quinto requisito dunque non richiede che il bene da incentivare rispetti ulteriori indicazioni da quelle che l’impresa è già obbligata a fornire prima di mettere in funzione il bene.

 

Per qualsiasi ulteriore domanda sulle modalità di fruizione del credito o sugli adempimenti richiesti dalla normativa per accedervi, puoi commentare qui sotto oppure scriverci a [email protected].

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