Torniamo a parlare di credito d’imposta e, in particolare, del credito d’imposta per investimenti in beni strumentali previsto dal Piano Nazionale Transizione 4.0.

Il caso che presentiamo in questo articolo riguarda la cosiddetta interconnessione tardiva, ossia il caso in cui il bene è interconnesso in un esercizio (periodo di imposta) successivo a quello di acquisto ed inserimento nel processo produttivo.

Come spesso accade in questi casi, l’Agenza delle Entrate è intervenuta per fornire i dovuti chiarimenti rispondendo agli interpelli presentati dalle imprese.

A tal proposito, con la risposta all’interpello n. 394/2021,  l’Agenzia delle Entrate, di concerto con il Ministero dello Sviluppo Economico, ha chiarito un interessante quesito relativo all’interconnessione tardiva, posto da una società che svolge attività di noleggio di carrelli elevatori.

È questo il caso studio che presentiamo in questo articolo.

IL CASO

La società in questione propone l’istanza di interpello in quanto in procinto di acquistare ed installare sui macchinari, un apparecchio che, con il relativo software, consentirebbe l’interconnessione dei carrelli.

Infatti, per poter accedere ai benefici fiscali previsti per gli investimenti in beni strumentali 4.0, è obbligatorio che i beni in questione siano interconnessi al sistema informativo aziendale.

Per approfondimenti, leggi il nostro articolo “La perizia asseverata per il credito di imposta 4.0

Negli anni in cui i carrelli sono stati acquistati (2017, 2018, 2019, 2020) si sono succeduti diversi interventi legislativi che hanno introdotto e modificato i benefici fiscali riconosciuti. Per tale motivo, la società ha chiesto chiarimenti in merito a:

  1. quale agevolazione fiscale si applicherebbe al costo di acquisto del carrello;
  1. quale agevolazione fiscale si applicherebbe invece al costo del dispositivo e del relativo software necessari per realizzare l’interconnessione.

Il dubbio è lecito dato che nel 2017 e fino al 2019 erano in vigore il super ammortamento e l’iper ammortamento, sostituiti poi dal credito d’imposta a partire dal 2020.

IL PARERE DELL’AGENZIA

L’Agenzia delle Entrate chiarisce che, per individuare il beneficio spettante, bisogna far riferimento a quello in vigore al momento in cui il bene è stato acquistato.

In ogni caso, per poter godere dei benefici fiscali, i beni strumentali materiali, devono obbligatoriamente avere tutte le seguenti 5 caratteristiche tecniche, indicate nell’Allegato A della Legge 232/2016:

1) controllo per mezzo di CNC (Computer Numerical Control) e/o PLC (Programmable Logic Controller);

2) interconnessione ai sistemi informatici di fabbrica con caricamento da remoto di istruzioni e/o part program;

3) integrazione automatizzata con il sistema logistico della fabbrica o con la rete di fornitura e/o con altre macchine del ciclo produttivo;

4) interfaccia tra uomo e macchina semplici e intuitive;

5) rispondenza ai più recenti parametri di sicurezza, salute e igiene del lavoro.

I beni, inoltre, devono essere dotati di almeno due tra le seguenti ulteriori caratteristiche per renderli assimilabili o integrabili a sistemi cyberfisici:

a) sistemi di telemanutenzione e/o telediagnosi e/o controllo in remoto;

b) monitoraggio continuo delle condizioni di lavoro e dei parametri di processo mediante opportuni set di sensori e adattività alle derive di processo;

c) caratteristiche di integrazione tra macchina fisica e/o impianto con la modellizzazione e/o la simulazione del proprio comportamento nello svolgimento del processo (sistema cyberfisico);

d) dispositivi, strumentazione e componentistica intelligente per l’integrazione, la sensorizzazione e/o l’interconnessione e il controllo automatico dei processi utilizzati anche nell’ammodernamento o nel revamping dei sistemi di produzione esistenti;

e) filtri e sistemi di trattamento e recupero di acqua, aria, olio, sostanze chimiche e organiche, polveri con sistemi di segnalazione dell’efficienza filtrante e della presenza di anomalie o sostanze aliene al processo o pericolose, integrate con il sistema di fabbrica e in grado di avvisare gli operatori e/o di fermare le attività di macchine e impianti.

Le 5+2 caratteristiche tecnologiche sopra descritte devono riguardare beni “nuovi”. In pratica, tali caratteristiche, devono essere presenti prima che i beni siano impiegati nel processo di produzione. In caso contrario, si applicherebbe la disciplina che regola i casi di revamping.

I beni potranno essere interconnessi anche in un momento successivo rispetto a quello della loro messa in funzione, configurandosi il caso di cosiddetta “interconnessione tardiva”.

L’accesso al beneficio, sia esso iper ammortamento o credito d’imposta, è così garantito anche alle imprese che necessitano di un periodo di tempo maggiore per poter adeguare i sistemi informatici aziendali ai quali il bene dovrà interconnettersi.

Un ritardo nell’interconnessione produce un esclusivo slittamento del momento dal quale si potrà iniziare a godere del beneficio.

Nel frattempo, l‘azienda potrà comunque fruire dell’incentivo (superammortamento o credito d’imposta) nei limiti di quanto previsto per i beni strumentali non 4.0.

La questione è stata già chiarita dall’Agenzia delle Entrate con la Circolare 4/E del 2017 in riferimento all’iper ammortamento e, per analogia, le stesse disposizioni possono applicarsi al nuovo credito d’imposta.

Un bene classificabile come 4.0 ma che entra in funzione senza essere interconnesso, sarà considerato ai fini del beneficio come un bene non 4.0 e l’azienda potrà beneficiare di un credito d’imposta pari al:

  • 10% del costo se l’investimento è realizzato nel periodo dal 16 novembre 2020 e fino al 31 dicembre 2021, ovvero entro il 30 giugno 2022 a condizione che entro la data del 31 dicembre 2021 il relativo ordine sia accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di un acconto almeno pari al 20% del costo;
  • 6% del costo se l’investimento è realizzato nel periodo dal 1° gennaio 2022 e fino al 31 dicembre 2022, ovvero entro il 30 giugno 2023 a condizione che entro la data del 31 dicembre 2022 il relativo ordine sia accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di un acconto almeno pari al 20% del costo.

A partire dall’anno di interconnessione, sarà possibile beneficiare del credito applicando le aliquote e i limiti previsti per i beni 4.0, decurtando in quote annue di pari valore, il credito già usufruito.

Interconnessione tardiva

In nessun caso l’interconnessione successiva all’entrata in funzione del bene, può dipendere dal fatto che al momento del loro primo utilizzo, i beni non possiedano le caratteristiche tecniche richieste dalla disciplina 4.0.

In riferimento al software necessario per realizzare l’interconnessione, se di tipo stand alone e rientrante tra quelli previsti dall’allegato B, potrà godere delle agevolazioni a condizione che soddisfi il requisito dell’interconnessione; se di tipo embedded e, quindi, necessario al funzionamento dei dispositivi, potrà essere agevolato come parte del costo del dispositivo su cui è installato.

Il rispetto delle 5+2 caratteristiche tecnologiche e del requisito dell’interconnessione, dovranno essere mantenuti per tutto il periodo di godimento dei benefici e documentati dall’impresa con adeguata e sistematica reportistica, per mantenere nel tempo il diritto al beneficio.

L'interconnessione tardiva dei beni 4.0