L’attuale piano di politica industriale del Paese (Piano Nazionale Transizione 4.0) incentiva la trasformazione tecnologica e digitale delle imprese e la conversione dei processi produttivi verso il paradigma dell’industria 4.0, riconoscendo un credito d’imposta nel caso di investimenti in beni materiali o immateriali 4.0.
La realizzazione di un investimento in tecnologie 4.0, definisce un duplice vantaggio per le imprese. Da un lato, l’opportunità di adeguare il grado di innovazione tecnologica dei processi produttivi alle tendenze del mercato (con conseguente aumento della capacità competitiva) e dell’altro, la possibilità di abbattere l’impegno economico derivante dall’investimento, grazie alla possibilità di recuperare parte dell’investimento realizzato attraverso la compensazione del credito d’imposta.
Ricapitoliamo qui sinteticamente le aliquote del credito d’imposta previsto per i beni materiali e immateriali 4.0.
Beni materiali (Allegato A annesso alla Legge 11 dicembre 2016, n. 232)
Investimento realizzato entro il 30 giugno 2022 (con ordine accettato dal venditore e versamento di un acconto pari almeno al 20% entro il 31 dicembre 2021):
- 50% del costo sostenuto per investimenti fino a 2,5 milioni di euro
- 30% del costo sostenuto per investimenti superiori a 2,5 milioni e fino a 10 milioni di euro
- 10% del costo sostenuto per investimenti superiori a 10 milioni ed entro il limite massimo di 20 milioni di euro.
Investimento realizzato tra il 1˚ gennaio 2022 e il 31 dicembre 2022:
- 40% del costo sostenuto per investimenti fino a 2,5 milioni di euro
- 20% del costo sostenuto per investimenti superiori a 2,5 milioni e fino a 10 milioni di euro
- 10% del costo sostenuto per investimenti superiori a 10 milioni ed entro il limite massimo di 20 milioni di euro.
Beni immateriali (Allegato B annesso alla legge 11 dicembre 2016, n. 232)
Il credito d’imposta per i beni immateriali 4.0 è stato recentemente aumentato dal 20% al 50%, ma solo se l’acquisto avviene nel corso del 2022 (ovvero entro il 30 giugno 2023 purché entro il 31 dicembre 2022 l’ordine sia accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione). Stando alle attuali disposizioni, si ritornerà ad un’aliquota del 20% per gli investimenti realizzati nel 2023 e un ulteriore ribasso è previsto per il 2024, con un’aliquota pari al 15%.
Per poter utilizzare in compensazione nel modello F24 il credito a cui si ha diritto, è necessario rispettare una serie di obblighi.
In questo articolo troverai tutte le informazioni utili per adempiere agli obblighi imposti dalla normativa e che riguardano i documenti contabili attestanti la realizzazione dell’investimento.
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Fattura e DDT
Le imprese che si avvalgono del credito d’imposta sono tenute a conservare, pena la revoca del beneficio, tutta la documentazione idonea a dimostrare l’effettivo sostenimento e la corretta determinazione dei costi agevolabili.
Per evitare di incorrere nell’ipotesi di revoca del beneficio, è bene sapere che le fatture e gli altri documenti relativi all’acquisizione dei beni agevolati devono contenere l’espresso riferimento alle disposizioni normative che regolano il beneficio fiscale a cui si intende accedere.
Con la Risposta n. 270/2022, l’Agenzia delle Entrate ha precisato che è necessario che anche sui documenti di trasporto sia riportato l’apposito riferimento.
La dicitura in fattura o “dicitura 4.0”
Non esiste una dicitura universalmente valida e questo perché è necessario riportare in fattura l’indicazione della disposizione normativa applicabile al caso specifico, in considerazione dell’anno in cui l’investimento è realizzato e, quindi, della Legge di Bilancio di competenza.
Di seguito la dicitura da apporre sui documenti nel caso di beni agevolabili acquistati nel 2022:
«Bene agevolabile ai sensi della Legge 30 Dicembre 2020 n. 178 – Legge di Bilancio 2021 – art. 1 commi dal 1051 al 1067, come modificati dal comma 44 dell’art. 1 della Legge 234/2021».
Cosa succede nel caso in cui tali documenti siano sprovvisti, al momento dell’emissione, di tale dicitura?
È possibile regolarizzare i documenti?
Nel caso in cui i documenti siano stati emessi senza la dicitura, è possibile integrarli, ma solo prima di eventuali attività di controllo da parte dell’Amministrazione finanziaria.
A chiarire ogni dubbio interviene ancora una volta l’Agenzia delle Entrate con la Risposta n. 438, la quale chiarisce le modalità per sanare l’inadempimento.
Per le fatture emesse in formato cartaceo, sia di acconto che di saldo, la dicitura deve essere apposta con scrittura indelebile, anche mediante l’utilizzo di un apposito timbro.
Nel caso di fatture elettroniche, il beneficiario dell’agevolazione può regolarizzare la documentazione in due modi alternativi:
- stampare il documento di spesa apponendo la predetta scritta in maniera indelebile
- realizzare un’integrazione elettronica da unire all’originale
In tutti quei casi in cui vi è una fattura elettronica veicolata tramite SdI, a fronte dell’immodificabilità della stessa, il cessionario/committente può, senza procedere alla sua materializzazione analogica, predisporre un altro documento da allegare al file della fattura in questione, contenente sia i dati necessari per l’integrazione sia gli estremi della fattura stessa e inviare tale documento allo SdI.
Il verbale di collaudo e interconnessione
La questione della dicitura si è posta anche per il verbale di collaudo e di interconnessione dei beni oggetto dell’agevolazione. Tali documenti sono stati definitivamente esclusi dall’obbligo di apposizione della dicitura 4.0 in quanto, per le caratteristiche che li contraddistinguono, non sono attribuibili a beni diversi da quelli cui il relativo contenuto fa riferimento.
Altri adempimenti per accedere al beneficio
L’apposizione della corretta dicitura in fattura o la sua successiva integrazione, non è l’unico adempimento previsto dalla normativa per accedere al beneficio fiscale in oggetto.
Per approfondimenti ti consigliamo di leggere questi articoli:
- La perizia asseverata per il credito d’imposta 4.0
- La comunicazione MISE per gli investimenti 4.0: termini di invio e obbligatorietà
- I requisiti per l’accesso al credito d’imposta 4.0: chiarezza su interconnessione e integrazione automatizzata
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