Il decreto Patent Box del 28 novembre 2017 (recante le disposizioni di revisione del precedente decreto del 30 luglio 2015) prevede un regime opzionale di tassazione per i redditi derivanti dall’utilizzo di software protetto da copyright, di brevetti industriali, di disegni e modelli, nonché di processi, formule e informazioni relativi ad esperienze acquisite nel campo industriale, commerciale o scientifico giuridicamente tutelabili.

L’opzione esercitata per i primi due periodi d’imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2014 può avere ad oggetto i marchi d’impresa, ivi inclusi i marchi collettivi, siano essi registrati o in corso di registrazione.

Come funziona il Patent Box

Possono esercitare l’opzione i soggetti titolari di reddito d’impresa, indipendentemente dal tipo di contabilità adottata e dal titolo giuridico in virtù del quale avviene l’utilizzo dei beni.

L’opzione deve essere esercitata nella dichiarazione dei redditi relativa al primo periodo d’imposta per il quale si intende optare per la stessa, è valida per cinque periodi d’imposta, è irrevocabile e rinnovabile.

L’opzione sui marchi d’impresa esercitata per i primi due periodi d’imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2014 ha durata pari a cinque periodi d’imposta ovvero, se inferiore, fino al 30 giugno 2021 e non è rinnovabile.

Quali le agevolazioni previste dal Patent Box

Rientrano nell’ambito dell’agevolazione del patent box i redditi derivanti dall’utilizzo di software protetto da copyright, di brevetti industriali per invenzione e per modello di utilità e certificati complementari di protezione, di disegni e modelli e di processi, formule e informazioni relativi a esperienze acquisite nel campo industriale, commerciale o scientifico giuridicamente tutelabili, nonché dall’utilizzo congiunto di due o più dei suddetti beni immateriali, collegati tra loro da un vincolo di complementarietà ai fini della realizzazione di un prodotto o di una famiglia di prodotti o di un processo o di un gruppo di processi.

Gli obiettivi del Patent Box

Il regime ha l’obiettivo di rendere il mercato italiano maggiormente attrattivo per gli investimenti nazionali ed esteri di lungo termine, tutelando al contempo la base imponibile italiana, in quanto:

  1. incentiva la collocazione in Italia dei beni immateriali attualmente detenuti all’estero da imprese italiane o estere
  2. incentiva il mantenimento dei beni immateriali in Italia, evitandone la ricollocazione all’estero
  3. favorisce l’investimento in attività di ricerca e sviluppo

Riferimenti normativi del Patent Box

Il regime si pone in continuità con i modelli progressivamente introdotti in altri Stati membri della Comunità Europea (Belgio, Francia, Gran Bretagna, Lussemburgo, Paesi Bassi, Spagna) ed è conforme ai principi elaborati in ambito OCSE con riferimento alla disciplina fiscale per la tassazione dei proventi derivanti dall’utilizzo dei beni immateriali.

Il decreto Patent Box del 28 novembre 2017 emesso di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze (recante le disposizioni di revisione del precedente decreto del 30 luglio 2015), è stato adottato in attuazione dell’art. 1, commi 37 – 43, della Legge 23 dicembre 2014, n. 190 (Legge di Stabilità 2015), come modificato dal Decreto-Legge  24 gennaio 2015, n. 3 (Investment Compact), convertito, con modificazioni, dalla Legge 24 marzo 2015, n. 33, e dal Decreto-Legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla Legge 21 giugno 2017, n. 96.

Per i Paesi con i quali è in vigore uno strumento giuridico internazionale che consente lo scambio di informazioni e che sono membri dell’Inclusive Framework on BEPS, l’Agenzia delle entrate comunica alle amministrazioni fiscali dei Paesi di residenza fiscale delle società di cui al comma 2 dell’articolo 13, il nominativo di ciascun soggetto che ha esercitato l’opzioni per i marchi d’impresa.

Fonte: Ministero dello Sviluppo Economico

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