Le aziende che hanno acquistato beni strumentali 4.0 possono beneficiare di un credito d’imposta ed utilizzarlo in compensazione tramite il modello F24.
Il credito maturato, il cui importo varia a seconda della tipologia di bene e dell’entità dell’investimento, può essere utilizzato in compensazione in 3 quote annuali di pari importo a decorrere dall’anno di entrata in funzione, ovvero di avvenuta interconnessione nel caso di beni materiali.
In questo articolo chiariamo come indicare nel quadro RU del Modello Redditi il credito d’imposta per investimenti in beni strumentali 4.0 e come utilizzarlo in compensazione nel modello F24.
Come calcolare l’anno dal quale è possibile utilizzare il credito
Partiamo col dire che il momento di effettuazione dell’investimento non coincide affatto con il momento a partire dal quale il credito d’imposta è fruibile.
Il momento di effettuazione dell’investimento coincide con la consegna del bene acquistato e tale evento permette di identificare la norma applicabile, ossia quella vigente in quel momento.
Il diritto alla fruizione del credito scatta nel momento in cui il bene 4.0 acquistato è interconnesso.
Il problema che molto frequentemente si pone riguarda proprio il momento di realizzazione dell’interconnessione, che spesso avviene anni dopo il momento in cui il bene entra in azienda.
Il ritardo nell’interconnessione è spesso giustificato dalla necessità per l’impresa di adeguare il ciclo produttivo o il sistema informativo aziendale al nuovo paradigma dell’industria 4.0.
Nel caso in cui il bene sia interconnesso in un momento successivo a quello di entrata in funzione, non decade per l’impresa il diritto alla fruizione del beneficio, configurandosi il caso di “interconnessione tardiva”.
In questo caso l’azienda potrà decidere di:
- godere del credito d’imposta previsto per i beni non 4.0 (riconosciuto in misura ridotta) fino all’anno precedente a quello in cui si realizza l’interconnessione
oppure
- attendere l’interconnessione e fruire direttamente del credito di imposta “in misura piena”
Se si sceglie la prima opzione, nel momento in cui avverrà l’interconnessione, l’impresa potrà iniziare a fruire del credito d’imposta “in misura piena”, ma dovrà decurtare dall’ammontare del beneficio quanto già fruito in precedenza. Tale valore, al netto del credito di imposta già fruito, sarà poi suddiviso in un nuovo triennio di fruizione di pari importo.
Come compilare il quadro RU
Venendo quindi alla compilazione del quadro RU, si dovranno valorizzare le seguenti voci:
- il rigo RU1, ove si inserirà il codice credito:
- 2L per i beni materiali Industria 4.0
- 3L per i beni immateriali Industria 4.0
- il rigo RU5, colonna 1 dove si indicherà l’importo calcolato tenendo conto delle aliquote del credito d’imposta applicabili
- il rigo RU130 dove si indicherà l’ammontare degli investimenti effettuati:
- Colonna 4 ai beni materiali Industria 4.0
- Colonna 5 ai beni immateriali Industria 4.0
- il rigo RU140 dove si indicherà l’ammontare degli investimenti effettuati dopo il 31.12.2021, ma entro il 31.12.2022 e per i quali entro il 31.12.2021 si sia proceduto all’ordine vincolante e si sia versato l’acconto del 20% del prezzo di acquisto:
- Colonna 4 ai beni materiali Industria 4.0
- Colonna 5 ai beni immateriali Industria 4.0
Come si compila il quadro RU della dichiarazione dei redditi nel caso di un bene strumentale 4.0 entrato in funzione nel 2021 e interconnesso nel 2022?
Si rientra in questo caso nell’ipotesi di interconnessione tardiva, per la quale l’Agenzia delle Entrate ha pubblicato dettagliate istruzioni per i contribuenti.
Ipotizzando che un’impresa abbia acquistato un bene strumentale 4.0 nuovo (allegato A annesso alla legge n. 232 del 2016) entrato in funzione nel corso del 2021 che, però, viene interconnesso nel 2022, la stessa dovrà compilare il quadro RU del Modello Redditi 2022 indicando nel rigo RU1 il codice credito 2L, ossia il codice corrispondente alla tipologia dei beni agevolabili Transizione 4.0. L’individuazione del codice credito da utilizzare prescinde, quindi, sia dall’entrata in funzione del bene sia dall’avvenuta interconnessione dello stesso.
Inoltre, l’impresa deve riportare nel rigo RU5 l’ammontare del credito d’imposta nella misura “piena” prevista per detti beni e nel rigo RU130, colonna 4, l’ammontare complessivo del costo sostenuto.
Resta fermo che, sebbene il credito sia indicato per l’intero ammontare (pari al 50 per cento del costo sostenuto), lo stesso è utilizzabile in misura non superiore al 10 per cento del predetto costo (come fosse un bene ordinario), per la quota annuale pari a un terzo. Quindi, nel rigo RU12 del Modello Redditi 2022 va indicato il credito residuo che sarà riportato nel successivo Modello Redditi 2023.
La compensazione del credito d’imposta con il modello F24
Per consentire l’utilizzo in compensazione dei crediti d’imposta tramite il modello F24 (possibile solo tramite i servizi telematici), l’Agenzia delle Entrate ha istituito i seguenti codici tributo:
- 6936 – Credito d’imposta investimenti in beni strumentali materiali 4.0 di cui all’allegato A alla legge n. 232/2016 – art. 1, commi 1056 e 1057, legge n. 178/2020
- 6937 – Credito d’imposta investimenti in beni strumentali immateriali 4.0 di cui all’allegato B alla legge n. 232/2016 – art. 1, comma 1058, legge n. 178/2020.
Nel caso di interconnessione tardiva, bisogna prestare particolare attenziona al codice da utilizzare. Per la compensazione del credito d’imposta tramite il modello F24, l’impresa dovrà utilizzare ugualmente il codice tributo “6936” e non il codice “6935” relativo al“Credito d’imposta investimenti in beni strumentali nuovi (diversi dai beni di cui agli allegati A e B alla legge n. 232/2016) – art. 1, commi 1054 e 1055, legge n. 178/2020”, valorizzando il campo “anno di riferimento” con l’anno di entrata in funzione del bene. A seguito dell’intervenuta connessione, il predetto campo andrà valorizzato con l’anno in cui questa si è verificata.
E se non posso utilizzare tutto il credito maturato?
La ripartizione in quote annuali risponde alla necessità, soprattutto di ordine finanziario, di porre un limite annuo all’utilizzo del credito d’imposta e non già di fissare un obbligo di utilizzo dell’intera quota annuale ivi stabilita o un limite temporale alla sua fruizione.
Come specificato dall’Agenzia nella Circolare n. 9/E, nel caso in cui la quota annuale o parte di essa non sia utilizzata, l’ammontare residuo può essere riportato in avanti nelle dichiarazioni dei periodi d’imposta successivi senza alcun limite temporale ed essere utilizzato già dall’anno successivo, secondo le ordinarie modalità di utilizzo del credito.
Ad esempio, ipotizzando che nel corso del 2021 si proceda all’acquisto e all’entrata in funzione di un bene agevolabile il cui costo sia pari a 90.000 euro e che nel corso del 2022 si proceda alla sua interconnessione, qualora l’impresa nel corso del 2021 si avvalga della possibilità di utilizzare in compensazione la prima quota del credito spettante ai sensi del comma 1054 della legge di bilancio 2021, pari a 3.000 euro (1/3 di 9.000), a partire dal 2022 decorrerà il triennio di fruizione del credito spettante, per ipotesi, ai sensi del comma 1056 e la quota annuale compensabile sarà pari a 14.000 euro [1/3 di 42.000 (45.000 – 3.000)].
Il credito d’imposta 4.0 è cumulabile con altri incentivi?
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