Torniamo a parlare di credito d’imposta 4.0 per soffermarci questa volta su una questione che genera non poche perplessità nelle imprese: il mantenimento dei requisiti previsti per la corretta fruizione del beneficio fiscale.

In questo articolo parleremo infatti della necessaria attività di audit 4.0.

Il tema interessa sia le aziende che hanno già acquistato un bene 4.0 usufruendo del credito d’imposta, sia le aziende che invece stanno valutando un investimento potenzialmente idoneo per la fruizione dell’agevolazione fiscale. Anche in quest’ultimo caso, infatti, è bene avere chiari fin da subito gli adempimenti obbligatori definiti dalla legge, per evitare il caso di indebita fruizione del beneficio con conseguente revoca.

Il credito d’imposta rientra le misure agevolative del Piano Nazionale Transizione 4.0 previste per supportare e incentivare gli investimenti in beni strumentali nuovi, materiali e immateriali, funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale dei processi produttivi.

Per conoscere le aliquote del credito d’imposta in vigore quest’anno, leggi tutte le novità introdotte dalla Legge di Bilancio 2023, qui.

Gli adempimenti previsti per la fruizione del credito d’imposta

La fruizione del beneficio è subordinata alla condizione del rispetto delle normative sulla sicurezza nei luoghi di lavoro e al corretto adempimento degli obblighi di versamento dei contributi previdenziali e assistenziali in favore dei lavoratori. Oltre a questi, sono previsti una serie di adempimenti di natura documentale, tra cui:

  • apposizione della specifica dicitura sulle fatture di acquisto;
  • invio della comunicazione al Ministero;
  • redazione di una perizia asseverata da cui risulti che i beni possiedono le caratteristiche tecniche tali da poter essere inclusi negli elenchi definiti negli allegati A e B della legge 11 dicembre 2016, n. 232 e sono interconnessi al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura;
  • dichiarazione resa dal legale rappresentante per i beni dal costo unitario di acquisizione non superiore a 300.000 euro.

Dal punto di vista tecnico, la semplice messa in funzione del bene non basta per maturare il diritto al credito d’imposta. Il bene deve essere interconnesso con il sistema informativo di fabbrica ed integrato con il sistema logistico, con la rete di fornitura o con altre macchine del ciclo produttivo.

Secondo la normativa in vigore, infatti, per maturare il diritto ad utilizzare in compensazione il credito d’imposta, i beni materiali 4.0 devono soddisfare diversi requisiti elencati nell’allegato 1:

  1. controllo per mezzo di CNC e/o PLC;
  2. interconnessione ai sistemi informatici di fabbrica con caricamento da remoto di istruzioni e/o part program;
  3. integrazione automatizzata con il sistema logistico della fabbrica o con la rete di fornitura e/o con altre macchine del ciclo produttivo;
  4. interfaccia uomo macchina semplice ed intuitiva;
  5. rispondenza ai più recenti standard in termini di sicurezza, salute e igiene del lavoro.

Oltre al rispetto dei requisiti sopra citati, la normativa impone che le macchine siano dotate di almeno due tra le ulteriori seguenti caratteristiche:

  1. sistemi di telemanutenzione e/o telediagnosi e/o controllo in remoto;
  2. monitoraggio continuo delle condizioni di lavoro e dei parametri di processo mediante opportuni set di sensori e adattività alle derive di processo;
  3. caratteristiche di integrazione tra macchina fisica e/o impianto con la modellizzazione e/o la simulazione del proprio comportamento nello svolgimento del processo (sistema cyberfisico).

Con la circolare 4/E del 30 marzo 2017, l’Agenzia delle Entrate ha fornito ulteriori chiarimenti circa la caratteristica dell’interconnessione, specificando che un bene può effettivamente considerarsi interconnesso ai sistemi informatici di fabbrica se:

  • il bene scambia informazioni con sistemi interni (ad esempio: sistema gestionale, sistemi di pianificazione, sistemi di progettazione e sviluppo del prodotto, altre macchine dello stabilimento, ecc.) per mezzo di un collegamento basato su specifiche documentate, disponibili pubblicamente e internazionalmente riconosciute (ad esempio: TCP-IP, HTTP, MQTT, ecc.);
  • il bene è identificato univocamente sulla rete aziendale mediante l’utilizzo di standard di indirizzamento internazionalmente riconosciuti (ad esempio indirizzo IP) al fine di riconoscere l’origine delle informazioni.

Per attestare l’avvenuta interconnessione e il rispetto dei requisiti tecnici, è necessario affidarsi ad un ingegnere o ad un perito industriale iscritti nei rispettivi albi professionali, affinché possa rilasciare una perizia tecnica asseverata, da svolgersi entro il periodo d’imposta in cui il bene viene interconnesso. Solo dal momento dell’interconnessione l’impresa potrà iniziare a fruire del credito d’imposta.

Il mantenimento dei requisiti nel tempo: l’audit 4.0

Come specificato nella circolare Mise 23 maggio 2018, n. 177355, per mantenere il diritto al beneficio fiscale, il requisito dell’interconnessione dovrà essere rispettato anche nei periodi d’imposta successivi a quello di prima interconnessione del bene.

Sulla questione interviene anche l’Agenzia delle Entrate con la circolare 9/E del 23 luglio 2021. La circolare fornisce, sotto forma di risposte a quesiti, chiarimenti in merito a determinati aspetti della disciplina agevolativa, tra cui l’obbligo per l’impresa di mantenere nel tempo i requisiti previsti dalla normativa. Nella circolare, infatti, si legge che:

“…il rispetto delle 5+2/3 caratteristiche tecnologiche e del requisito dell’interconnessione, dovranno essere mantenute in essere per tutto il periodo di godimento dei benefici 4.0. Al riguardo, si precisa che, ai fini dei successivi controlli, dovrà essere cura dell’impresa beneficiaria documentare, attraverso un’adeguata e sistematica reportistica, il mantenimento, per tutto il periodo di fruizione dei benefici, delle caratteristiche e dei requisiti richiesti“.

Quindi la perizia non basta?

La perizia o l’attestazione di conformità descrivono una situazione oggettiva riscontrata alla data dei rilievi tecnici e attesta l’avvenuta l’interconnessione e il rispetto di tutti gli altri requisiti richiesti alla data in cui è rilasciata, ma occorrerà comunque garantire il mantenimento dei requisiti obbligatori nei periodi successivi per scongiurare il rischio di revoca del beneficio.

Infatti, in un momento successivo alla redazione della perizia, potrebbero verificarsi una serie di eventi potenzialmente in grado di far decadere alcuni dei requisiti tecnici obbligatori, rendendo di fatto il bene non più conforme alla normativa.

Ci riferiamo soprattutto a quelle realtà che, seppure abbiano introdotto in fabbrica macchine regolarmente interconnesse e periziate, non hanno poi concretamente utilizzato le potenzialità dell’interconnessione nelle procedure quotidianamente svolte. O ancora, a quei casi in cui la macchina sia stata spostata da un punto all’altro della fabbrica, interrompendo l’interconnessione senza che questa sia stata poi ripristinata.

L’importanza dell’attività di audit 4.0

Audit 4.0

È ora chiaro che le imprese, oltre a dover attestare il rispetto dei requisiti e a mantenerli per tutto il periodo di fruizione del beneficio, devono anche essere in grado di produrne evidenza documentale. L’utilizzo di un software MES può sicuramente supportare l’azienda in questo tipo di adempimento perché permette l’accesso ad un sistema di reportistica solitamente già integrato nel software e in grado di dare un’evidenza tangibile dell’interconnessione e dell’integrazione che è in essere.

In ogni caso, è bene affidarsi a consulenti esperti in ambito industria 4.0 che sappiano seguire l’azienda in tutto l’iter procedurale previsto dalla normativa e che termina con la fruizione dell’ultima quota del credito d’imposta. Il consiglio è quello di svolgere periodicamente attività di audit per constatare che i requisiti siano regolarmente rispettati e mantenuti nel tempo, anche nel caso in cui non sia intervenuto alcun cambiamento apparentemente significativo nel processo produttivo.

In caso di controlli da parte delle autorità competenti che, ricordiamo, possono essere effettuati anche a distanza di anni, l’audit rilasciato da una terza parte consente all’azienda di dimostrare che durante il periodo di fruizione del beneficio il bene ha continuato ad essere tecnicamente conforme. Il processo di audit 4.0 assume poi un’importanza ancora maggiore in tutti quei casi in cui sia intervenuto un cambiamento nei processi produttivi o un aggiornamento dei software aziendali utilizzati.

In questi casi, il panorama che si trova davanti il soggetto incaricato di svolgere il controllo formale per conto delle autorità, sarà diverso da quello indicato all’interno della perizia tecnica. Pertanto, è opportuno svolgere regolare audit e accertarsi di essere dotati di un adeguato sistema di raccolta dei dati che garantisca la storicizzazione dei dati scambiati e che ne dia evidenza in caso di controlli.

Come si svolge l’audit 4.0

Per la predisposizione del report di conformità, un processo di audit 4.0 deve prevedere le seguenti fasi:

  1. sopralluogo annuale per verificare lo stato dell’arte dei beni oggetto di agevolazione;
  2. individuazione e valutazione dei requisiti (formali e tecnici) posseduti dall’azienda;
  3. supporto ingegneristico per il ripristino dei requisiti eventualmente non rispettati;
  4. rilascio del report di conformità;
  5. assistenza in caso di controllo.

Nel caso in cui non dovessero essere rispettate tutte le caratteristiche tecniche necessarie ai fini del mantenimento delle agevolazioni, un servizio di audit 4.0 completo dovrà includere ulteriori attività:

  • selezione del software e delle altre tecnologie necessarie per ripristinare i requisiti di interconnessione e integrazione;
  • coordinamento dei fornitori delle tecnologie implementate nella fabbrica al fine di definire le modalità corrette per soddisfare i requisiti previsti dalla normativa;
  • elaborazione e raccolta dei report di natura tecnica necessari per attestare il corretto mantenimento dei requisiti.

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