Firmato il 4 maggio il provvedimento attuativo che sblocca gli investimenti. Le regole operative sono più severe del previsto: perizia obbligatoria per tutti, cinque comunicazioni, software as a Service (SaaS) fuori dal perimetro. La piattaforma dovrebbe aprire entro i primi giorni di giugno.

Dopo mesi di attesa, rinvii e versioni circolate in bozza, il decreto attuativo dell’iperammortamento 2026 ha finalmente una firma ufficiale. Il Ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, ha sottoscritto il provvedimento il 4 maggio scorso, aprendo l’iter finale che porterà alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale e all’avvio della piattaforma telematica del GSE. L’obiettivo dichiarato dal governo è consentire le prime prenotazioni entro i primi dieci giorni di giugno.

Ma il decreto arriva con un po’ di ritardo e porta con sé alcune novità dell’ultimo minuto che hanno deluso le aspettative di molte imprese.

Una misura nuova nel metodo, antica nei principi

L’iperammortamento non è una novità nella la politica industriale italiana: aveva già caratterizzato la prima fase del Piano Industria 4.0 tra il 2017 e il 2019. Il governo Meloni l’ha reintrodotto con la Legge di Bilancio 2026 (legge n. 199/2025, articolo 1, commi 427-436) come strumento alternativo ai crediti d’imposta dei Piani Transizione 4.0 e 5.0, riportando in vita il meccanismo della maxi-deduzione fiscale.

La differenza è sostanziale: non si tratta di un credito compensabile in dichiarazione, ma di una maggiorazione del costo fiscalmente ammortizzabile dei beni acquistati. In pratica, l’impresa può portare in deduzione fiscale una somma superiore al costo reale del bene, riducendo così la base imponibile ai fini IRES o IRPEF. Il vantaggio non è immediato sulla liquidità in quanto non compare come credito in F24, ma si distribuisce lungo l’intera vita fiscale del bene e può generare risparmi d’imposta rilevanti.

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La misura copre gli investimenti completati tra il 1° gennaio 2026 e il 30 settembre 2028. Un dato importante, precisato dal decreto, è che per i beni materiali e immateriali il “completamento” coincide con la data di effettuazione dell’investimento, indipendentemente dai principi contabili adottati. Questo significa che rientrano anche gli acquisti ordinati prima del 2026 e consegnati successivamente.

Cosa si può agevolare

Sono ammissibili i beni materiali e immateriali strumentali inclusi negli Allegati IV e V alla Legge di Bilancio: si tratta dei classici beni “4.0”, dagli impianti robotizzati ai sistemi di controllo avanzato, dal software industriale alle infrastrutture di calcolo ad alte prestazioni, fino alle piattaforme di intelligenza artificiale e ai sistemi di digital twin.

Rientrano nell’agevolazione anche gli investimenti in impianti di autoproduzione di energia da fonti rinnovabili destinata all’autoconsumo — compreso lo stoccaggio — purché il dimensionamento dell’impianto non superi il 105% del fabbisogno energetico della struttura produttiva calcolato sull’esercizio precedente. I costi massimi ammissibili per il fotovoltaico sono tabulati nell’allegato al decreto: si va da 1.420 euro/kW per potenze fino a 20 kWp a 840 euro/kW oltre 1.000 kWp. I sistemi di accumulo (BESS) — qui il decreto supera un limite che era comparso in alcune bozze precedenti — sono agevolabili senza un tetto prefissato al costo per unità di energia stoccata, ma devono essere asserviti a nuovi impianti di generazione.

Cade definitivamente il requisito di origine europea per la maggior parte dei beni, grazie al Decreto Legge 38/2026 che ha soppresso la clausola “Made in EU”. L’unica eccezione riguarda i pannelli fotovoltaici, che continuano a dover essere scelti tra quelli iscritti nell’apposito registro ENEA.

Software in cloud: la novità attesa che non è arrivata

È la delusione più grande per molte imprese, specialmente quelle che hanno già orientato la propria trasformazione digitale verso soluzioni in abbonamento. Il decreto definitivo non contiene il comma che avrebbe esteso il beneficio ai costi sostenuti per l’accesso a software in modalità SaaS (Software as a Service), cioè attraverso canoni periodici.

La ragione tecnica è coerente con la struttura stessa dell’iperammortamento: i canoni SaaS sono costi di esercizio, non immobilizzazioni capitalizzabili, e quindi non generano quote di ammortamento su cui applicare la maggiorazione. Il MIMIT aveva mostrato apertura verso un’interpretazione estensiva, ma il MEF non ha dato il via libera. Considerando che i sistemi SaaS rappresentano oggi la modalità prevalente con cui le imprese adottano software e servizi, l’esclusione riduce sensibilmente la platea degli investimenti agevolabili. Per il software rimane agevolabile solo la componente capitalizzata come licenza pluriennale o sviluppo interno.

La procedura: cinque comunicazioni obbligatorie

decreto attuativo dell’iperammortamento

L’accesso all’agevolazione avviene esclusivamente tramite la piattaforma informatica del GSE ed è strutturato in cinque passaggi obbligatori, una novità rispetto alle tre fasi del vecchio Piano Transizione 5.0.

Le tre comunicazioni principali seguono la logica già nota: una comunicazione preventiva con i dati identificativi della struttura produttiva, gli importi e le date previste di interconnessione; una comunicazione di conferma entro sessanta giorni dall’esito positivo del GSE, che attesta il pagamento dell’acconto pari ad almeno il 20% del costo di ogni bene; una comunicazione di completamento, da trasmettere dopo l’interconnessione dei beni al sistema aziendale, e comunque entro il 15 novembre 2028.

A queste si aggiungono due comunicazioni periodiche di monitoraggio, introdotte su richiesta della Ragioneria dello Stato per tenere sotto controllo i flussi di spesa pubblica: entro il 20 gennaio di ogni anno, una rendicontazione degli investimenti effettuati e delle previsioni di utilizzo del beneficio; entro il 30 giugno successivo, un piano di ammortamento con le quote dell’incentivo imputate esercizio per esercizio. Secondo le indicazioni circolate, queste ultime due comunicazioni non si applicherebbero agli investimenti del 2026, per i quali il termine del 20 gennaio è già decorso, ma la conferma definitiva arriverà con la circolare operativa del MIMIT.

Il mancato rispetto di termini e modalità comporta la perdita definitiva del beneficio.

Perizia obbligatoria per tutti: niente più autocertificazioni

In passato, per i beni di importo inferiore a 300.000 euro era possibile ricorrere a una semplice autocertificazione del legale rappresentante. Con l’iperammortamento questa possibilità scompare: la perizia tecnica asseverata è obbligatoria per qualsiasi importo.

Il perito deve essere un ingegnere o un perito industriale iscritto all’albo, oppure un ente di certificazione accreditato, dotato di adeguata copertura assicurativa. In ambito agricolo sono ammessi anche dottori agronomi o forestali, agrotecnici e periti agrari laureati. La perizia deve attestare sia le caratteristiche tecniche del bene, sia la sua interconnessione al sistema aziendale di gestione della produzione.

Accanto alla perizia tecnica è richiesta una certificazione contabile, rilasciata da un revisore legale o da una società di revisione, che attesti l’effettivo sostenimento delle spese ammissibili.

Quando si parte

I modelli di comunicazione e le istruzioni operative saranno definiti con uno o più decreti direttoriali del MIMIT e pubblicati sui siti istituzionali del Ministero, del GSE e sulla piattaforma Incentivi.gov.it. Secondo le previsioni governative, l’intera sequenza burocratica dovrebbe completarsi nell’arco di un mese circa dalla firma. La finestra di apertura delle domande indicata dai ministeri è quella dei primi dieci giorni di giugno 2026.

Per le imprese che abbiano già avviato investimenti nel 2026 confidando nell’operatività della misura, il suggerimento pratico è quello di monitorare con attenzione i canali istituzionali e farsi trovare pronti con la documentazione tecnica e contabile già impostata.

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