L’obiettivo del credito d’imposta per Ricerca e Sviluppo è quello di stimolare la spesa privata in Ricerca e Sviluppo per innovare processi e prodotti e garantire la competitività futura delle imprese. L’agevolazione su spese incrementali in Ricerca e Sviluppo del Piano Nazionale Impresa 4.0 viene ridotta da 20 milioni a un massimo di 10 milioni di Euro annuo per beneficiario. Questo tetto massimo è stato diminuito facendo riferimento alla media delle spese in ricerca e sviluppo dal 2012 al 2014. La misura, ad oggi, si presenta così:

  • 25% per costi legati al personale coinvolto in attività di Ricerca e Sviluppo e ai soggetti ai quali viene affidato il progetto;
  • 50% per costi legati al dipendente interno all’azienda, allocato su attività di ricerca e sviluppo, e alla stipula di contratti con università, enti di ricerca, Startup e PMI innovative, non facente parte dello stesso Gruppo dell’impresa committente.

 

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La manovra stabilisce quindi una differenziazione nell’ambito delle spese di personale tra il personale titolare di rapporto di lavoro subordinato, anche a tempo determinato, e personale titolare di altri rapporti di lavoro diversi dal lavoro subordinato (lavoratori autonomi, collaboratori, etc.), prevedendo in questo secondo caso la percentuale del 25 per cento.

Discorso analogo per le spese relative alla ricerca commissionata, che viene distinta tra quella affidata a Università, enti e organismi equiparati, nonché a imprese rientranti nella definizione di start-up e PMI innovative, alla quale si applicherà l’aliquota del 50%, e quella affidata ad altri soggetti, per la quale si precede l’aliquota ridotta del 25%. Come riporta il sito ufficiale del credito imposta ricerca e sviluppo, il credito d’imposta ricerca e sviluppo può essere utilizzato, anche in caso di perdite, a copertura di un ampio insieme di imposte e contributi. La misura è applicabile per le spese in Ricerca e Sviluppo che saranno sostenute nel periodo 2019-2020.

Il beneficio è cumulabile con altre le altre misure che agevolano investimenti in beni materiali, immateriali e credito d’imposta formazione 4.0. Segnaliamo, inoltre, la Circolare nr. 8 del 10/04/2019 dell’Agenzia delle Entrate (paragrafo 3.1), che fornisce chiarimenti e risposte su alcune novità della Legge di Bilancio 2019.

INVESTIMENTI IN RICERCA E SVILUPPO AGEVOLABILI

Sono agevolabili tutte le spese relative a ricerca fondamentale, ricerca industriale e sviluppo sperimentale: assunzione di personale altamente qualificato e tecnico, contratti di ricerca con università, enti di ricerca, imprese, startup e PMI innovative, quote di ammortamento di strumenti e attrezzature di laboratorio, competenze tecniche e privative industriali. In dettaglio, come presente nella scheda di sintesi R&S del MISE:

  1. Ricerca fondamentale: lavori sperimentali o teorici svolti, aventi quale principale finalità l’acquisizione di nuove conoscenze sui fondamenti di fenomeni e di fatti osservabili, senza che siano previste applicazioni o usi commerciali diretti;
  2. Ricerca industriale: ricerca pianificata o indagini critiche miranti ad acquisire nuove conoscenze, da utilizzare per mettere a punto nuovi prodotti, processi o servizi o permettere un miglioramento dei prodotti, processi o servizi esistenti ovvero la creazione di componenti di sistemi complessi, necessaria per la ricerca industriale, a esclusione dei prototipi di cui alla lettera c);
  3. Sviluppo sperimentale: acquisizione, combinazione, strutturazione e utilizzo delle conoscenze e capacità esistenti di natura scientifica, tecnologica e commerciale allo scopo di produrre piani, progetti o disegni per prodotti, processi o servizi nuovi, modificati o migliorati; può trattarsi anche di altre attività destinate alla definizione concettuale, alla  pianificazione e alla documentazione concernenti nuovi prodotti, processi e servizi; tali  attività possono comprendere l’elaborazione di progetti, disegni, piani e altra documentazione, inclusi gli studi di fattibilità, purché non siano destinati a uso commerciale; realizzazione di prototipi utilizzabili per scopi commerciali e di progetti pilota destinati a esperimenti tecnologici o commerciali, quando il prototipo è necessariamente il prodotto commerciale finale e il suo costo di fabbricazione è troppo elevato per poterlo usare soltanto a fini di dimostrazione e di convalida;
  4. produzione e collaudo di prodotti, processi e servizi, a condizione che non siano impiegati o trasformati in vista di applicazioni industriali o per finalità commerciali.

Non si considerano attività di ricerca e sviluppo: le modifiche ordinarie o periodiche apportate a prodotti, linee di produzione, processi di fabbricazione, servizi esistenti e altre operazioni in corso, anche quando tali modifiche rappresentino miglioramenti.

CREDITO D’IMPOSTA R&S: A CHI SI RIVOLGE E COME SI ACCEDE?

  • Tutti i soggetti titolari di reddito d’impresa (imprese, enti non commerciali, consorzi e reti d’impresa), indipendentemente dalla natura giuridica, dalla dimensione aziendale e dal settore economico in cui operano.
  • Imprese italiane o imprese residenti all’estero con stabile organizzazione sul territorio italiano che svolgono attività di Ricerca e Sviluppo in proprio o commissionano attività di Ricerca e Sviluppo.
  • Imprese italiane o imprese residenti all’estero con stabile organizzazione sul territorio italiano che svolgono attività di Ricerca e Sviluppo su commissione da parte di imprese residenti all’estero.

Si accede automaticamente in fase di redazione di bilancio, indicando le spese sostenute nella dichiarazione dei redditi, nel quadro RU del modello Unico. Sussiste l’obbligo di documentazione contabile certificata.

CREDITO D’IMPOSTA RICERCA E SVILUPPO PER LO SVILUPPO DI SOFTWARE: I CHIARIMENTI DEL MISE

Lo sviluppo di software è inteso come attività di sviluppo sperimentale ma, per poter beneficiare del credito d’imposta ricerca e sviluppo, il MISE, con la circolare del 9 febbraio 2018, n.59990, chiarisce che la sua esecuzione deve dipendere da un progresso scientifico e/o tecnologico e lo scopo del progetto deve essere la risoluzione di un problema scientifico o tecnologico su base sistematica.

Inoltre, un progetto di sviluppo di software che abbia come oggetto il potenziamento, l’arricchimento o la modifica di un programma o di un sistema esistente può essere classificato come attività di ricerca e sviluppo se produce un aumento dello stock di conoscenza, ovvero un avanzamento scientifico e tecnologico. L’utilizzo del software per una nuova applicazione o per un nuovo scopo non costituisce di per sé un avanzamento.

Tra gli importanti chiarimenti, viene fornita un’utile indicazione sull’individuazione della fase conclusiva della fase di ricerca e sviluppo poiché il riconoscimento del credito d’imposta non può riguardare le attività dell’impresa successive a quelle precompetitive. A questo proposito, nel caso di attività di sviluppo di software, la conclusione di tali attività precompetitive può identificarsi in linea generale con quelle attinenti al cosiddetto beta testing.

ESEMPI DI ATTIVITÀ DI SVILUPPO SOFTWARE AMMESSE AL BONUS RICERCA E SVILUPPO

Nella circolare del 9 febbraio 2018, il Ministero dello Sviluppo Economico fornisce alcuni esempi, tratti dal Manuale OCSE, in merito a quali sono le attività di sviluppo software ammesse al credito d’imposta ricerca e sviluppo. Possono beneficiare dell’agevolazione le seguenti attività di sviluppo sperimentale di software:

  • lo sviluppo di un nuovo sistema operativo o di un nuovo linguaggio di programmazione; la progettazione e la realizzazione di nuovi motori di ricerca basati su tecnologie originali;
  • gli sforzi per risolvere i conflitti con hardware o software in base a un processo di reingegnerizzazione di un sistema o di una rete;
  • la creazione di nuovi o più efficienti algoritmi basati su nuove tecniche;
  • la creazione di nuove e originali tecniche di criptazione o di sicurezza.

QUANDO NON SPETTA IL BONUS RICERCA E SVILUPPO PER LO SVILUPPO DI SOFTWARE

Non rientrano tra le attività di ricerca e sviluppo agevolabili con il credito d’imposta del 50%:

  • lavori su aggiornamenti, già liberamente disponibili prima dell’inizio dei lavori stessi, relativi a specifici sistemi o programmi;
  • le attività di ordinaria manutenzione del computer o del software;
  • lo sviluppo di software applicativi e sistemi informativi aziendali che utilizzino metodi conosciuti e strumenti software esistenti;
  • l’aggiunta di nuove funzionalità per l’utente a programmi applicativi esistenti;
  • la creazione di siti web o software utilizzando strumenti esistenti;
  • l’utilizzo di metodi standard di criptazione, verifica della sicurezza e test di integrità dei dati;
  • la “customizzazione” di prodotti per un particolare uso, a meno che durante tale processo non vengano aggiunte nuove conoscenze che migliorino significativamente il programma base;
  • l’ordinaria attività di correzione di errori (“debug”) di sistemi e programmi esistenti.

CREDITO D’IMPOSTA RICERCA E SVILUPPO PER PRODOTTI NUOVI O MIGLIORATI

Il MISE, inoltre, fornisce alcune indicazioni generali su quali sono le attività per le quali è riconosciuto il credito d’imposta ricerca e sviluppo. Rientrano nel perimetro delle attività agevolabili quelle collegate alla realizzazione di prodotti nuovi o significativamente migliorati mentre, al contrario, sono escluse dal concetto di sviluppo sperimentale le attività che apportano modifiche non significative di prodotti o processi esistenti. Questo perché, come noto, il credito d’imposta ricerca e sviluppo non è rivolto a tutte le attività legate al processo innovativo di un’impresa, ma soltanto alle attività connesse a progetti con effettivi contenuti di ricerca e sviluppo, ovvero:

  • con un apprezzabile o significativo elemento di novità per il mercato;
  • la cui realizzazione non derivi dalla semplice utilizzazione dello stato delle conoscenze e delle tecnologie già disponibili.

CERTIFICAZIONE DELLE SPESE E RELAZIONE TECNICA

La manovra interviene anche sugli adempimenti formali che le imprese devono rispettare per l’applicazione del credito d’imposta. La legge n. 145-2018 estende infatti l’obbligo di specifica certificazione delle spese rilevanti ai fini del calcolo del beneficio (sia del periodo agevolato e sia dei periodi di media), attualmente previsto solo per le piccole imprese, a tutti i soggetti beneficiari.

Inoltre, la fruizione del bonus ricerca viene subordinata all’avvenuta certificazione delle spese, nel senso che l’utilizzo in compensazione del credito d’imposta maturato in un determinato periodo agevolabile non potrà iniziare (a decorrere dal successivo) se non a partire dalla data in cui viene adempiuto l’obbligo di certificazione. Infine, l’impresa è tenuta a predisporre una relazione tecnica illustrativa del progetto o dei progetti di ricerca e sviluppo intrapresi, del loro avanzamento e di tutte le altre informazioni rilevanti per l’individuazione dei lavori ammissibili al credito d’imposta.

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